Per quanto riguardo le sanzioni amministrative imposte a chi non si mette in regola per l’invio dei corrispettivi telematici entro le nuove scadenze previste, Agenzia delle Entrate non è andata tanto per il sottile.
Tra le principali novità fiscali introdotte tra il 2019 e il 2020 troviamo la fatturazione e lo scontrino elettronico. Di entrambi se ne sente già parlare da diverso tempo e l’e-fattura è ormai entrata a far parte della vita quotidiana di moltissimi contribuenti. Per quanto riguarda invece lo scontrino elettronico, siamo purtroppo stati testimoni di alcuni ritardi dovuti alla diffusione della pandemia da Coronavirus. Se tutto fosse andato come avrebbe dovuto, i corrispettivi elettronici avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal primo luglio 2020. Gli imprevisti sanitari però hanno fatto slittare la data, di questo e di molti altri adempimenti fiscali, addirittura al 2021.
Questa posticipazione ha permesso a molti commercianti di avere a disposizione ancora un po’ di tempo per mettersi in regola con tutti gli adempimenti richiesti. Oltre ai canonici canali attraverso i quali è possibile comunicare i corrispettivi telematici, oggi esiste un nuovo sistema che permette di inviare lo scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico. Un bel vantaggio per chi ancora non avesse tutte le carte in regola, vista le numerose e pesanti sanzioni pecuniarie prevista per i trasgressori.
Corrispettivi telematici: cosa prevede la legge italiana
Per quanto riguardo le sanzioni amministrative imposte a chi non si mette in regola per l’invio dei corrispettivi telematici entro le nuove scadenze previste, Agenzia delle Entrate non è andata tanto per il sottile. Le sanzioni amministrative sono previste dall’articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 127/2015, che riporta quanto segue:
“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
A rimarcare il concetto troviamo anche il decreto legislativo 471/1997 articolo6, comma 2, che stabilisce:
“Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.
Quindi, le sanzioni per chi non si metteva in regola con gli scontrini cartacei sono ancora valide e attive per quelli elettronici. Da non sottovalutare.
Quanto paga chi non si regolarizza
Parlando di cifre poi la situazione non migliora sicuramente. Le sanzioni sono previste in caso di:
– mancata memorizzazione
– mancata omissione della trasmissione dei corrispettivi telematici
– memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri
Le sanzioni prevedono:
– pagamento pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 500;
– sospensione della licenza/autorizzazione dell’attività commerciale da tre giorni ad un mese o da tre a sei mesi se l’importo non documentato supera la somma di € 50,000.
Inviare i corrispettivi telematici senza registratore di cassa
Esistono varie tipologie di metodi per la trasmissione dei corrispettivi telematici. Novità del 2020 è rappresentata da una piattaforma programmata ad hoc, con collegamento diretto e continuativo ad Agenzia delle Entrate, che permette di inviare i corrispettivi senza ricorrere all’utilizzo dei registratori di cassa.
Questo sistema consente, una volta compilato lo scontrino elettronico, di inviare immediatamente la richiesta ad Agenzia delle Entrate. AdE risponde subito trasmettendo un documento pdf, da consegnare al cliente e il numero progressivo che identifica la transazione in modo univoco. Emissione e trasmissione sono immediate e la modalità consente all’esercente di ottemperare in modo semplice e pratico, agli obblighi fiscali.